mercoledì 5 ottobre 2011

comma 29 del Disegno di Legge per le intercettazioni.

Wikipedia oggi si presenta così: 


 in queste ore Wikipedia in lingua italiana rischia di non poter più continuare a fornire quel servizio che nel corso degli anni ti è stato utile [...] La pagina che volevi leggere esiste ed è solo nascosta, ma c’è il rischio che fra poco si sia costretti a cancellarla davvero”.
Come viene spiegato, il temporaneo (o definitivo?) oscuramento del sito dipende dal Disegno di legge – Norme in materia di intercettazioni telefoniche etc., p. 24, lettera a) comma 29, che recita: «Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»
“Tale proposta di riforma legislativa, che il Parlamento italiano sta discutendo in questi giorni – continua il messaggio sulla home page di Wikipedia – prevede, tra le altre cose, anche l’obbligo per tutti i siti web di pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta e senza alcun commento, una rettifica su qualsiasi contenuto che il richiedente giudichi lesivo della propria immagine. Purtroppo, la valutazione della “lesività” di detti contenuti non viene rimessa a un Giudice terzo e imparziale, ma unicamente all’opinione del soggetto che si presume danneggiato. Quindi, in base al comma 29, chiunque si sentirà offeso da un contenuto presente su un blog, su una testata giornalistica on-line e, molto probabilmente, anche qui su Wikipedia, potrà arrogarsi il diritto — indipendentemente dalla veridicità delle informazioni ritenute offensive — di chiedere l’introduzione di una “rettifica”, volta a contraddire e smentire detti contenuti, anche a dispetto delle fonti presenti.”

Wikipedia fa appello all’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che recita: «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.»
Il sito vede limitare la propria libertà e indipendenza, ritiene inaccettabile l’obbligo di pubblicare tra i contenuti le smentite previste dal comma 29, a prescindere da qualsiasi verifica; è una costrizione che “snatura i principi alla base dell’Enciclopedia libera e ne paralizza la modalità orizzontale di accesso e contributo, ponendo di fatto fine alla sua esistenza come l’abbiamo conosciuta fino a oggi”. E’ chiaro, infatti, che si rischia di smettere di occuparsi di determinati argomenti o personaggi, “per “non avere problemi”.

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